La legittima difesa nel mondo: modalità esecutive

di Miriana Fazi 06/02/2017

Nell’ambito penalistico, la “legittima difesa” è universalmente riconosciuta come “causa di giustificazione”: anche l’Italia accoglie una simile posizione, tramite il disposto dell’articolo 52 del codice penale.
A tal proposito, un aspetto che accomuna i vari ordinamenti si può rinvenire in una clausola spesso utilizzata, ossia quella di “proporzione tra la reazione e l’offesa”. In Italia, Francia, Albania, Svizzera e Danimarca è prevista esplicitamente; in Slovenia e in Spagna è deducibile in via indiretta.

La Germania, invece, conta su una legislazione che non fa alcun cenno al requisito della proporzionalità: essa non è ricavabile dal dato normativo né direttamente, né indirettamente. Pertanto la prassi tedesca, informandosi riguardo ai principi generali dell’ordinamento, considera il requisito della proporzionalità come un fondamento implicito della legittima difesa, al fine di tutelare quei soggetti che, dopo aver commesso un illecito non eccessivamente grave, rischiano di essere puniti in maniera oltremodo aspra. Nel novero dei limiti etico- sociali della legittima difesa, inoltre, le posizioni assunte dai vari Paesi sono interessanti.
Il codice penale austriaco esclude che sia giustificato il fatto, allorché risulti evidente che il danno causato all’aggredito sia di minima entità e la sua reazione incidesse in modo eccessivo sui beni dell’aggressore, pur essendo presenti tutti i normali estremi della legittima difesa.
L’articolo 48 del codice norvegese fa eccezione all’applicabilità della scriminante quando, avuto riguardo alla gravità dell’aggressione, alla colpevolezza dell’aggressore e al diritto leso, debba essere considerato assolutamente inaccettabile cagionare con la reazione un danno grave quanto quello minacciato dall’azione. La dottrina tedesca si allinea su questa visione: reputa coessenziale alla natura della legittima difesa che la reazione debba essere particolarmente moderata di fronte a determinate caratteristiche:
_dell’aggressore (es. un minore, un malato di mente, un soggetto che agisce in errore o uno stretto parente)
_dell’aggressione ( es. quando essa consiste in un fatto bagatellare)
_o nel caso in cui l’atto lesivo sia stato provocato dall’aggredito stesso.

Un altro aspetto rilevante da tenere in considerazione è la “presunzione” di legittima difesa, che molti ordinamenti hanno scelto d’introdurre. Con questo espediente, si è voluto estendere la possibilità d’incriminazione alle aggressioni che si concretizzino in danno del domicilio e delle sue dipendenze. Come? In Italia la “novella del 2006” ha previsto l’ipotesi di “intrusione domiciliare”, ad esempio.
Il codice spagnolo propone una visione affine all’articolo 20.4; il codice francese tratta l’argomento nella rubrica dell’articolo 122.6.
Quanto alla situazione francese, tuttavia, la disciplina prescritta dall’art 122,6 subisce delle deroghe. Di fatto, i Tribunali e la Corte di Cassazione francese ritengono la suddetta “presunzione di legittima difesa” in termini relativi, non assoluti. Pertanto una simile presunzione difetta allorquando si dimostri che, al fine di difendersi, l’agente abbia commesso atti di violenza fuori dei casi di necessità attuale e in assenza di un pericolo grave e imminente.
Quindi si può desumere una regola generale, in virtù della quale l’eccesso rispetto ai limiti in cui è ammessa la reazione conduce alla punibilità dell’agente. Tuttavia la punibilità risulta esclusa, quando ,chi agisce per difendersi, eccede nella reazione a causa di motivi realativi a un turbamento, a un’eccitazione incontrollabile o a ingestibili situazioni di panico.
In ogni caso, la rinuncia all’inflizione della sanzione non discende dalla legittima difesa in sé, ma da una scusante particolare. I principali riferimenti normativi possono essere rinvenuti nei codici penali tedesco ( art 33 c.p.); sloveno (art. 11 c.p.); portoghese (art.33 c.p.); danese (art. 13,2 c.p.); polacco (art. 25 c.p.); svizzero (art 32,2 c.p.); turco (art 27,2 c.p.).
Con le eccezioni del tedesco, del turco e del danese, tutti i codici sopra citati prevedono anche, nel caso di eccesso punibile, una riduzione di pena, generalmente facoltativa, rispetto a quella che sarebbe normalmente applicabile per il fatto doloso realizzato in assenza degli estremi della scriminante.
Il codice polacco si spinge addirittura oltre: lascia al giudice l’opzione tra la mera diminuzione della pena e la sua esclusione. La mitigazione della pena, per altro, è tradizionalmente prevista anche dal sistema inglese.
Il sistema Irlandese, poi, si caratterizza per un aspetto peculiare: in caso di eccesso nella legittima difesa riferito a un caso di murder (omicidio di primo grado), si ha una derubricazione dell’accusa a “man- slaughter” (omicidio di secondo grado).
Si badi però, che le disposizioni adottate dagli ordinamenti esteri non corrispondono in toto all’articolo 55 del codice penale italiano e non ne costituiscono un riscontro. Esse infatti si riferiscono alla sola legittima difesa e non a tutte le scriminanti.
A proposito dell’eccesso di legittima difesa, molti Paesi si sono cimentati nell’elaborazione dottrinale di alcuni principi di fondo: ciononostante, gli ordinamenti stranieri non prevedono una specifica disciplina dell’eccesso colposo.Perché, questo? Probabilmente perché ,tali ordinamenti, si riservano di ricondurre la figura criminosa in questione entro la più ampia e ordinaria disciplina della colpa. Inoltre, i medesimi, si occupano dell’eccesso doloso e non di quello colposo.

 

Per approfondimenti:

_Fiandaca Musco, Manuale di Diritto Penale
_Marinucci , Manuale di Diritto Penale
_Forsasari Menghini, Percorsi europei di diritto penale

 

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