Realtà e Governo eletto dal popolo

di Paolo Cartechini del 20/03/2016

Lo zapping compulsivo mi porta ad esplorare mondi televisivi che molto spesso oserei definire incredibili e sconvolgenti. Nel bel mezzo di questo rituale serale, durante la trasmissione di Fabio Fazio, “che tempo che fa”, mi è capitato di ascoltare le parole dell ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, che discuteva sul passato politico italiano ed in particolare della successione di esecutivi durante la legisletura tra il 1996 e il 2001 in cui fu uno dei protagonisti. Egli disse che fu un errore non andare alle elezioni subito dopo la caduta del suo governo (non facendo mistero delle sue perplessità che nutriva riguardo i suoi successori). Ora, lungi da me giudicare un governo su ciò che fa in questa sede, vorrei puntare l attenzione su una frase detta da Prodi e da altri in altre sedi e circostanze e cioè “Governo eletto dal popolo” oppure “Presidente del Consiglio eletto dal popolo”.

 

Chiunque abbia una minima consapevolezza del nostro paese sa che il nostro è un sistema fondato su di una democrazia parlamentare ma al sentir certe frasi si stenta a trattenere lo sgomento. Per far chiarezza su come funziona la democrazia in Italia e sul suo esercizio, partiamo dal testo della Costituzione.
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
 
Tenendo presente che il popolo sovrano, di cui all’art.1 co.2, siamo noi cittadini Italiani, dobbiamo capire come questa sovranità possiamo esercitare ed esprimere. Qui ci viene in soccorso l’art.48 che indica come mezzo di esercizio attivo della sovranità il diritto di voto. Da ciò si deduce agevolmente che il nostro sistema democratico è fondato sul principio della rappresentanza istituzionale. Ma quali sono le istituzioni rappresentative dei cittadini? Ove il voto degli elettori italiani trova la sua realizzazione e concretizzazione? Semplice è la risposta, anch’essa suggerita dalla Carta Costituzionale ed in particolare gli artt.55ss:
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. [9]
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.[10]
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
 
Abbiamo ben Chiaro ora che il nostro voto va ad eleggere i componenti del Parlamento con le modalità descritte ed in base alle disposizioni della famigerata legge elettorale in vigore al momento delle elezioni. E quindi cosa rimane della frase che ho citato all’inizio di questa modesta trattazione? Il Governo, rappresentativo del potere esecutivo, da chi è eletto? Dal popolo o da un’altra istituzione? La Costituzione torna in nostro soccorso e ci toglie dalle peste:
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il fatto che il Presidente della Repubblica nomini il Governo (i ministri su proposta del Presidente del Consiglio) non deve farci spaventare. L’inquilino del Quirinale svolge la tipica funzione che in passato spettava al Re e che tuttora, mutatis mutandis, spetta ai Sovrani ma, nel nostro ordinamento, è eletto dalle Camere in seduta comune (riunite entrambe presso l’aula della Camera dei Deputati) e dai rappresentanti delle Regioni, quindi è una figura dotata di una rappresentatività riflessa in quanto gli elettori sono i rappresentanti dei cittadini. In più il Governo così formato deve passare un secondo filtro, cioè quello parlamentare: la fiducia delle Camere.
Da queste semplici righe si può prendere coscienza del fatto che non esiste un governo eletto dai cittadini ed uno non eletto e quindi illegittimo. Bisogna fare attenzione all’utilizzo delle parole e non confondere i cittadini con informazioni errate. Il mio auspicio è che tutti i cittadini (ma anche coloro che, non cittadini, vivono e lavorano nel territorio italiano) prendano coscienza almeno dei meccanismi semplici di funzionamento della Repubblica e approfondendo, ove ne sentano l’esigenza, le tematiche di rilevanza sociale affinché si avvedano di ciò che ci circonda. Il minimo che può fare un sovrano è avere consapevolezza di quel che sotto la sua amministrazione ed avere una visione, se non definita, almeno definibile della realtà. Infatti, chi vorrebbe un sovrano inconsapevole ed ignorante al vertice di una nazione? Credo nessuno.
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